2024
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pubblicaAmministrazione
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perimetro del Consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, il quale opera sul territorio della Provincia Autonoma di Trento
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definizione dello stato del bilancio idrico dei bacini afferenti (interbacini) ai corpi idrici provinciali
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definizione dello stato del bilancio idrico dei bacini afferenti (interbacini) ai corpi idrici provinciali
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Il tematismo, a tipologia poligonale, rappresenta la localizzazione delle aree all'interno delle quali può essere svolta attività estrattiva di cava. La legge che disciplina questo settore è la L.P. 24 ottobre 2006, n.7.
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L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente gestisce l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all’art. 251 del d.lgs. 152/06, come previsto anche dall’art. 77 bis c. 10ter del TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 19887 n. 1-41/Leg). All’interno dell’anagrafe sono state inserite anche altre tipologie di siti di cui è bene tenere traccia ai fini pianificatori e di utilizzazione del territorio. Per eventuali informazioni si prega di far riferimento all' Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore autorizzazioni e controlli - U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati. I “SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA” sono suddivisi, in base alla normativa vigente, nelle seguenti classi: - Siti potenzialmente contaminati: comprendono tutte le situazioni di potenziale contaminazione notificate (ai sensi degli artt. 242, 244 o 245 del d.lgs. 152/06). La classificazione di sito potenzialmente contaminato rimane tale fino a quando non viene approvata un’analisi di rischio che ne determina la classificazione come “sito contaminato” o “sito non contaminato”, oppure fino al completamento degli interventi di bonifica qualora il sito sia gestito in procedura semplificata (ai sensi dell’art. 242bis o 249 del d.lgs. 152/06). - Siti contaminati: rappresentano i siti che sono risultati contaminati a valle di un’analisi di rischio sito specifica (contaminazione con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di rischio) o che risultano inquinati ai sensi del DM 471/99 (iscritti in anagrafe anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 152/06). - Siti bonificati: rappresentano i siti bonificati (in procedura ordinaria o semplificata) ed i siti con messa in sicurezza permanente e procedimento concluso. - Siti non contaminati: siti con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/06) ma non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate con analisi di rischio sito specifica. In quest’ultimo caso possono essere previsti eventuali vincoli di utilizzo dell’area. IMPORTANTE: per avere conferma dell’esatta estensione dei siti oggetto di procedimento di bonifica e del relativo stato del procedimento di bonifica si deve fare riferimento al comune territorialmente competente o al Settore autorizzazioni e controlli di APPA.
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Localizzazione degli alberi monumentali classificati ai sensi della legge nazionale 10 del 2013
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Catasto delle grotte naturali della Provincia autonoma di Trento. L'istituzione del catasto delle grotte e delle aree carsiche della Provincia di Trento è stata prevista dalla Legge provinciale n. 37 del 31/10/1983 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico); l'articolo 14 della citata legge demanda alla Giunta provinciale l'emanazione delle norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento e all'accesso al catasto stesso. Il catasto delle grotte del Trentino è stato ufficialmente attivato in data 14 marzo 2008 tramite specifica delibera della Giunta Provinciale. Con determinazione del dirigente n. 13227 di data 4 dicembre 2024 sono state aggiunte ulteriori 365 grotte al Catasto Provinciale portandone il numero complessivo a 1301.
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L’ Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente gestisce l’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica di cui all’art. 251 del d.lgs. 152/06, come previsto anche dall’art. 77 bis c. 10ter del TULP (D.P.G.P. 26 gennaio 19887 n. 1-41/Leg). All’interno dell’anagrafe sono state inserite anche altre tipologie di siti di cui è bene tenere traccia ai fini pianificatori e di utilizzazione del territorio. Per eventuali informazioni si prega di far riferimento all' Agenzia Provinciale per la Protezione Ambiente – Settore autorizzazioni e controlli - U.O. rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Gli “SITI NON OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA” di interesse ai fini pianificatori e di utilizzazione del territorio sono: - Ex discariche SOIS bonificate (rif. art. 76 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg.) Rappresentano le vecchie discariche di rifiuti solidi urbani utilizzate a livello locale prima dell’attivazione delle discariche controllate. Esse sono rappresentate nell’anagrafe con le particelle catastali di riferimento, che generalmente comprendono una superficie di territorio molto più ampia di quanto realmente oggetto dall’attività di smaltimento dei rifiuti nel passato. Sono attualmente oggetto di riperimetrazione a cura dell’Agenzia provinciale per la depurazione - Servizio gestione impianti, a cui si deve fare riferimento per l’esatta estensione ed ubicazione della passata attività di gestione rifiuti. - Ex art. 77 comma 1 TULP: rappresentano vecchie discariche incontrollate di rifiuti oggetto di interventi di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 77 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg - Fondo naturale: aree in cui è stata riconosciuta, sulla base di specifiche indagini, la presenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione dovute a cause naturali.
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Perimetri dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario che insistono sul territorio della Provincia Autonoma di Trento.
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Il Centro integrato è un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l’ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all’ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l’ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa. La differenza fondamentale tra i CR - Centri Raccolta - e i CI - Centri Integrati - è che nei CI le attività economiche e produttive (utenze non domestiche) possono conferire anche i rifiuti speciali e speciali pericolosi.